Il possibile superamento del Bicameralismo paritario
1. Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali istituito il 30 Marzo 2013 dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e Commissione per le riforme istituzionali nominata dal Presidente Enrico Letta l'11 Giugno 2013
La crisi istituzionale del Paese e l'esperienza del sistema delle Conferenze hanno evidenziato la necessità di superare l'attuale forma di Bicameralismo1. Molte delle critiche che si avanzano nei confronti del Parlamento, come si sa, sono riferite ai ritardi ed alla sovrapposizione dei lavori parlamentari connessi all'attuale forma di Bicameralismo prevista dalla Costituzione italiana; il Bicameralismo paritario all'italiana peraltro non esiste in nessun altro sistema istituzionale. Sia nella relazione finale del Gruppo di Lavoro sulle riforme istituzionali2, istituito dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il 30 Marzo 2013, sia nel documento depositato dalla Commissione per le riforme costituzionali3, formata dal Presidente del Consiglio Enrico Letta l'11 Giugno 2013, si avanzano proposte per la revisione del Titolo Primo della Seconda Parte della Costituzione concernente il Parlamento.
La Commissione di esperti nominata dal Presidente Letta, come è a tutti noto, è stata suddivisa in Sottocommissioni: una di esse si è occupata di formulare indicazioni per il superamento del Bicameralismo paritario. Le conclusioni del lavoro della Sottocommissione sono state inserite nella relazione finale dei tecnici consegnata al Presidente del Consiglio Enrico Letta il 17 Settembre 2013.
È opportuno notare che il dibattito svoltosi in sede di Sottocommissione si è limitato ad un confronto fra studiosi portatori di diverse tesi che talvolta si sovrapponevano; da tale dibattito è stato piuttosto difficile farne discendere proposte precise in termini normativi. La relazione finale ha prospettato le diverse opzioni senza individuare scelte predeterminate ma limitandosi a riportare le più significative indicazioni dottrinali emerse in sede di esame della Sottocommissione.
2.Bicameralismo paritario e Bicameralismo differenziato
La Commissione nominata dal Presidente Letta comunque all'unanimità si è espressa per il superamento del Bicameralismo paritario. I diversi componenti hanno convenuto che l'attuale Bicameralismo perfetto produce lentezze nei processi legislativi e decisionali.
Per la stragrande maggioranza dei tecnici il sistema istituzionale italiano si dovrebbe evolvere verso un Bicameralismo differenziato. Al Senato spetterebbe la rappresentanza dei territori mentre soltanto alla Camera sarebbe intestato il rapporto fiduciario e l'indirizzo politico, oltre ad una posizione di preminenza nel processo legislativo.
In questo modo il Governo disporrebbe di una chiara maggioranza politica e si abolirebbe l'attuale doppio rapporto fiduciario con Camera e Senato, causa di tante incertezze e soprattutto all'origine dell'attuale instabilità politica.
Il Senato dovrebbe permettere il completamento del processo autonomistico previsto dalla Costituzione mediante la creazione di una Camera espressione delle autonomie territoriali. Nel dibattito svoltosi in sede di Sottocommissione per la riforma del Bicameralismo (tradottosi in qualche modo nella relazione finale), gli esperti si sono divisi sulle funzioni differenziate da attribuire alla Camera ed al Senato e soprattutto sulle modalità di elezione dei Senatori.
A giudizio di diversi componenti la Sottocommissione sul Bicameralismo, il Senato dovrebbe costituire la Camera delle Regioni sul modello del Bunderstat; tuttavia sono state avanzate perplessità sull'estensione al sistema italiano dei modelli tedeschi per le diversità esistenti fra le rispettive strutture istituzionali.
Comunque appare pregiudiziale decidere se la Regione rappresenti l'organismo più idoneo per esprimere gli interessi dei diversi territori. Tale opzione sta alla base delle successive scelte e non può essere rinviata senza ricadere negli equivoci dell'attuale Titolo V della Costituzione che non ha espresso una decisa indicazione fra regionalismo e municipalismo.
Nel dibattito in Sottocommissione e nella bozza della Relazione finale non è emerso un indirizzo univoco fra gli studiosi; il perpetuarsi di questa "non scelta" rischia di riprodurre le attuali incertezze del quadro costituzionale italiano.
Per la gran parte dei componenti la Commissione per le riforme costituzionali, il Parlamento dovrebbe essere composto dalla Camera e dal Senato anche se con composizione e funzioni differenziate.
Alla Camera rimarrebbe, oltre al rapporto fiduciario esclusivo con il Governo, la prevalenza nell'attività legislativa mentre il Senato si concentrerebbe soprattutto sulla funzione di controllo dell'attività del Governo e di valutazione delle politiche pubbliche. Il Senato delle Autonomie procederebbe altresì ad alcune nomine (esempio: elezione di alcuni componenti della Corte Costituzionale e del Consiglio Superiore della Magistratura).
Tuttavia, nella Bozza della relazione finale consegnata al Presidente Letta (anche se non è stata particolarmente presente nel dibattito svoltosi in Sottocommissione) è emersa anche la proposta di realizzare il monocameralismo. L'unificazione delle Camere dovrebbe garantire una semplificazione del sistema istituzionale e conseguenzialmente una maggiore stabilità del Governo. Nel rapporto con il sistema delle Autonomie il monocameralismo provocherebbe la costituzionalizzazione del Sistema delle Conferenze (Stato-Regioni; Stato- Autonomie locali). L'ipotesi del monocameralismo sembra dettata dall'esigenza di non operare alcuna scelta fra Camera e Senato, provocando magari minori resistenze da parte degli attuali parlamentari. Sembra peraltro una soluzione istituzionale "debole" che non risolverebbe le attuali difficoltà esistenti fra Stato ed autonomie; si delegherebbe l'intera materia al Sistema delle Conferenze in cui le Regioni e gli enti locali strutturalmente presentano una posizione di "subalternità".
Per superare l'attuale stato di conflittualità fra Stato e Regioni, causa di un considerevole contenzioso costituzionale soprattutto dopo l'entrata in vigore del nuovo Titolo V, appare opportuno ritornare, come peraltro ha fatto la Commissione per le riforme istituzionali, al Senato delle Regioni o delle Autonomie.
3.Composizione e modalità di elezione del Senato delle Autonomie
Il numero dei Senatori dovrebbe essere stabilito per ciascuna Regione in rapporto al numero degli abitanti; la Commissione per le riforme istituzionali ha indicato come numero ottimale per l'intero Senato una " forbice" fra 150 e 200 Senatori.
Tuttavia, sia nel dibattito in Sottocommissione che nella Bozza di relazione finale consegnata al Presidente Letta, sono emerse diversità notevoli sulle modalità di elezione dei futuri Senatori. E' da premettere che la scelta della composizione del Senato è strettamente collegata al riassetto delle competenze tra Stato ed autonomie. Se si dovesse procedere ad un ridimensionamento delle garanzie e degli spazi di autonomia, sarebbe opportuno un maggiore coinvolgimento degli enti territoriali nelle decisioni statali (esempio: in tema di riparto dei poteri legislativi con una presenza incisiva delle autonomie territoriali nell'ambito del Parlamento nazionale).
La partecipazione dei rappresentanti delle autonomie territoriali nell'ambito del Senato sarebbe importante per un sistema fra Stato ed Autonomie fondato su basi cooperative anziché conflittuali come le attuali.
Per quanto riguarda le modalità di elezione dei futuri Senatori, la gran parte dei componenti della Sottocommissione per la riforma del Bicameralismo si è espressa per l'elezione indiretta da parte dei Consigli regionali. I neo-Senatori rappresenterebbero i diversi territori anche se l'elezione configurerebbe un procedimento elettivo di secondo grado.
Pur essendovi quest'opzione prevalente, si è dibattuto lungamente se i Senatori debbano essere eletti dai Consigli regionali fra i Consiglieri (tale tesi presenta un'evidente controindicazione perché i medesimi soggetti dovrebbero svolgere contemporaneamente due funzioni legislative: una presso il Consiglio regionale ed un'altra presso il Senato) oppure i Consiglieri regionali eleggerebbero soggetti esterni espressione delle diverse realtà territoriali.
Quest'ultima ipotesi appare la più confacente al raggiungimento dell'obiettivo dell'individuazione di personalità che possano rappresentare le esigenze territoriali all'interno del Senato delle Autonomie. E' comunque preliminare decidere se in rappresentanza dei diversi territori, oltre a Senatori eletti dalle Regioni, debbano rientrare anche Senatori indicati dai Comuni soprattutto più grandi.
Alcuni studiosi sono dell'avviso che bastino gli eletti della Regione, come entità rappresentativa di tutte le esigenze territoriali, mentre altri esperti sono convinti che i rappresentanti dei municipi non possano essere esclusi dal Senato delle Autonomie (come si può verificare ritorna la "stucchevole" polemica tra regionalisti e municipalisti!). Qualora si optasse anche per la presenza dei Comuni sarebbe opportuno farli eleggere dai Consigli delle Autonomie locali.(C.A.L). Alcuni componenti della Commissione per le riforme costituzionali si sono invece espressi per l'elezione diretta dei Senatori da effettuare in concomitanza con le elezioni regionali anziché contestualmente all'elezione della Camera dei Deputati.
Per i fautori dell'elezione diretta si realizzerebbe un sistema di rappresentanza dei territori che supererebbe l'"obsoleta" polemica sul solo coinvolgimento delle Regioni od anche sull'estensione ai Comuni; inoltre gli eletti sarebbero più legati al territorio rispetto ai Senatori nominati col sistema di secondo grado dai Consigli regionali e probabilmente si sentirebbero più "responsabilizzati" davanti ai cittadini.
I sostenitori dell'elezione diretta dei Senatori hanno comunque ribadito che il rapporto fiduciario sarebbe esistente soltanto fra il Governo e la Camera dei Deputati anche se i neo-eletti , in quanto rappresentanti diretti del popolo, diventerebbero interlocutori forti della Camera politica e dei vertici regionali delle Istituzioni e dei partiti.
I Senatori delle diverse Regioni sia nell'ipotesi di elezione indiretta che diretta decadrebbero con lo scioglimento dei rispettivi Consigli regionali. Il Senato sarebbe un organismo permanente mentre i suoi componenti seguirebbero le vicende dei diversi Consigli regionali. La Bozza della relazione della Commissione si sofferma anche sulla necessità di modificare le cause di scioglimento dei Consigli regionali troppo "sbilanciate" sulle vicende "anche personali" del Presidente della Regione.
Ai Senatori eletti indirettamente o direttamente si dovrebbero aggiungere alcuni componenti di diritto del Senato come i Presidenti delle Regioni ed addirittura qualche studioso ha ipotizzato anche i Presidenti dei Consigli regionali ed i Sindaci delle grandi città.
La Relazione finale della Commissione non prende alcuna posizione sulle modalità di elezione del Senato ma si limita a riportare (con alcune predilezioni come ad esempio in tema di elezione diretta dei Senatori!) le diverse tesi espresse in sede di Sottocommissione per la riforma del Bicameralismo.
4.Funzioni legislative della Camera dei Deputati e del Senato delle Autonomie
Altra questione dirimente per un Bicameralismo differenziato è certamente quella della distinzione delle funzioni fra i due rami del Parlamento. Su tale argomento la bozza di relazione finale della Commissione opera una sintesi fra le differenti proposte avanzate in sede di dibattito ed avanza alcune indicazioni in tema di procedimento legislativo.
Si evidenzia preliminarmente che è esclusa la ripartizione per materie fra Camera e Senato perché ingenererebbe confusione e provocherebbe probabilmente conflitti interpretativi con evidenti ricadute sulla rapidità ed efficacia delle procedure legislative. La relazione finale proporrebbe quattro distinte categorie di leggi: leggi costituzionali e di revisione costituzionale; leggi organiche; leggi ordinarie bicamerali; leggi ordinarie con voto prevalente della Camera.
Leggi costituzionali e di revisione costituzionale: dovendo attuare i principi fondamentali della Costituzione, avrebbero bisogno del voto finale sia della Camera che del Senato delle Autonomie. Le leggi costituzionali sarebbero approvate secondo le procedure dell'attuale articolo 138 della Costituzione.
Leggi organiche: attuerebbero la Costituzione in materie espressamente individuate dalla stessa Costituzione, come ad esempio la legge elettorale, l'organizzazione ed il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'organizzazione ed il funzionamento dell'ordine giudiziario, le leggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione.
Trattandosi di normative particolarmente significative, la legge può essere definita organica secondo una precisa indicazione della Costituzione. Si tratterebbe di un tipo di legislazione che si porrebbe tra le leggi costituzionali e le leggi ordinarie; quest'ultime non avrebbero la possibilità di abrogare o modificare le leggi organiche che dovrebbero essere approvate dalla Camera con la maggioranza assoluta.
Alcuni studiosi ritengono che questo tipo di legislazione costituisca un'inutile complicazione. Leggi bicamerali: trattasi di quelle leggi che dovrebbero riguardare l'ordinamento e le funzioni di Regioni ed autonomie locali nonché i rapporti con lo Stato che non coinvolgono il rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo.
Il procedimento di approvazione sarebbe quello attuale con pari coinvolgimento della Camera e del Senato delle Autonomie. Tale tipo di normative dovrebbe essere specificatamente indicato dalla Costituzione; sarebbero autonome rispetto alle leggi organiche riguardando materie diverse (esempio: attribuzione alle Regioni dell'esercizio di funzioni amministrative nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato).
Leggi ordinarie: si tratterebbe di tutti gli altri tipi di legge non rientranti nelle precedenti categorie; l'iniziativa legislativa ed il voto finale spetterebbero alla Camera dei Deputati titolare del rapporto fiduciario.
Per i disegni di legge costituzionali, di revisione costituzionale e bicamerale, come avviene attualmente, l'iter potrebbe cominciare sia alla Camera che al Senato; per le leggi organiche e per le leggi ordinarie l'iniziativa legislativa ed il voto finale spetterebbero soltanto alla Camera. Il Senato delle Autonomie potrebbe richiamare i disegni di legge ordinari e le leggi organiche approvate dalla Camera; dovrebbe esercitare il potere di richiamo con modalità precise sia per i presentatori che per i termini entro cui esercitare tale potere.
Qualora il Senato delle Autonomie non apportasse alcuna modifica, il testo legislativo diventerebbe definitivo; la Camera dei Deputati, in caso di emendamenti approvati dal Senato, avrebbe la facoltà di riesaminarli e di approvarli nella formulazione definitiva a maggioranza assoluta.
Il sistema di richiamo delle leggi ordinarie da parte del Senato delle Autonomie, ipotizzato dalla Commissione per le riforme costituzionali, appare abbastanza confuso ed esiste il fondato timore che non migliorerebbe significativamente l'attuale "navetta" fra i due rami del Parlamento.
5.Competenze del Senato delle Autonomie
Dalla bozza della relazione consegnata al Presidente del Consiglio Letta si deduce che il Senato rimarrebbe con la denominazione attuale anche perché la Repubblica risulta costituita dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni.
Il Senato nella nuova formulazione assorbirebbe le competenze normative attualmente esercitate dal Sistema delle Conferenze mentre a quest'ultime rimarrebbero la risoluzione dei rapporti fra lo Stato e le autonomie locali in materia amministrativa. Sarebbe altresì soppressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Si ribadisce che il rapporto fiduciario sarebbe intestato soltanto alla Camera dei Deputati eletta con regole tese a favorire la creazione di una maggioranza politica attraverso il voto dei cittadini.
Al Senato, al di là delle competenze nel procedimento legislativo cui si accennava in precedenza, per il sistema dei contrappesi istituzionali, spetterebbero maggiori poteri di controllo sull'azione del Governo ; tale attività non richiede un rapporto fiduciario con l'esecutivo.
Il Senato delle Autonomie dovrebbe conservare il potere di inchiesta parlamentare; il sindacato ispettivo; il controllo parlamentare sull'attuazione delle leggi e sugli andamenti di finanza pubblica. In tal senso conserverebbe un rapporto privilegiato con la Corte dei Conti, con l'Ufficio parlamentare di bilancio e con il CNEL.
Infine il Senato eserciterebbe un ruolo peculiare nei rapporti con la Comunità Economica Europea; sarebbe posto a presidio dell'applicazione del principio di sussidiarietà e della valutazione preventiva delle proposte dell'U.E , inviando pareri sulle proposte legislative.
6.Conclusioni
Le proposte della Commissione per le riforme costituzionali nominata dal Presidente Letta in tema di bicameralismo è opportuno collegarle con le indicazioni della medesima in tema di riforma del Titolo V.
La relazione finale comunque appare contraddittoria e soprattutto non individua precise soluzioni tecniche per la creazione del Senato delle Autonomie; all'interno della Sottocommissione per la riforma del Bicameralismo il dibattito è apparso dispersivo e gli intervenuti si sono limitati ad esprimere le rispettive convinzioni (soprattutto in tema di modalità di elezione e di competenze da attribuire alla Camera ed al Senato), producendo semplicemente il sovrapporsi di indicazioni teoriche.
Nel testo finale si è ribadito che astrattamente i Senatori possono essere eletti dai cittadini o dai Consigli regionali.
L'elezione indiretta dei componenti del Senato – tesi apparsa prevalente all'interno della Sottocommissione - definirebbe senza equivoci il nuovo ruolo costituzionale del Senato. Tuttavia, secondo la Commissione per le riforme istituzionali nominata dal Presidente Letta, si dovrebbe stabilire se i neo-senatori rappresenteranno soltanto le Regioni; secondo gli estensori della relazione finale, sarebbe auspicabile che, all'interno del Senato delle Autonomie, fossero inseriti anche i rappresentanti dei Comuni (in qualche modo si riproduce la dialettica fra regionalisti e municipalisti).
I Senatori, secondo molti componenti della Commissione, dovrebbero essere eletti all'esterno dei Consigli regionali e comunali; in caso contrario i medesimi soggetti farebbero parte di due istituzioni diverse con funzioni differenti.
L'altra ipotesi significativa in tema di modalità di elezione dei Senatori è quella dell'elezione diretta che si effettuerebbe in concomitanza con le elezioni regionali. Il testo finale della Commissione degli esperti sembra prediligere questa soluzione. I neo-Senatori avrebbero un rapporto più immediato con il territorio e probabilmente esprimerebbero un livello qualitativo migliore, non essendo necessariamente espressione di un circuito politico. I Senatori eletti direttamente dal popolo diventerebbero " interlocutori forti" della Camera e delle Regioni.
Tuttavia appare difficile che Senatori, espressione diretta dei cittadini, accettino che il rapporto fiduciario ricada esclusivamente sulla Camera dei Deputati. I Deputati ed i Senatori deriverebbero entrambi la loro legittimazione dagli elettori e pertanto non sarebbe comprensibile una differenza di ruoli e di funzioni essenziale per il Bicameralismo differenziato.
In ogni caso nel Senato delle Autonomie dovrebbero essere presenti alcuni membri di diritto come i Presidenti delle Regioni; qualcuno addirittura ipotizza la partecipazione anche dei Presidenti dei Consigli regionali.
Appare opportuno, a mio giudizio, che si indichino soluzioni più precise, essendo l'attuale Bicameralismo paritario e simmetrico una delle maggiori cause di difficoltà di funzionamento del nostro sistema istituzionale.
In tal senso appaiono più concludenti le proposte contenute nella Relazione finale del gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali istituito dal Presidente della Repubblica Napolitano nel Marzo 2013.
Si potrebbe ipotizzare un'unica Camera politica (Camera dei Deputati) ed una seconda Camera espressione delle Autonomie.
La Camera dei Deputati, essendo eletta direttamente dai cittadini, sarebbe l'unica titolare dell'indirizzo politico e del rapporto fiduciario; esprimerebbe altresì il voto definitivo sui testi legislativi.
Il Senato delle Autonomie sarebbe composto dai Presidenti delle Regioni e da rappresentanti delle singole Regioni eletti da ciascun Consiglio regionale in rapporto al numero degli abitanti della Regione ed all'esterno dei Consigli regionali medesimi. I Consigli regionali dovrebbero eleggere fra i neo-Senatori uno o più Sindaci in rappresentanza delle maggiori realtà territoriali delle Regioni. Questa soluzione istituzionale darebbe "nuovo slancio" ai Consigli regionali fortemente" penalizzati" dall'elezione diretta del Presidente della Regione.
Il Senato delle Autonomie assorbirebbe le funzioni della Conferenza Stato-Regioni. Le leggi sarebbero approvate in via definitiva dalla Camera dei Deputati mentre il Senato potrebbe intervenire nel processo legislativo ordinario soltanto secondo tempi e modalità ben precisi.
Il Bicameralismo paritario continuerebbe ad esistere soltanto nelle seguenti ipotesi: per le leggi di revisione della Costituzione e per le altre leggi costituzionali; per le leggi elettorali tranne quella riguardante la Camera dei Deputati; per le leggi concernenti il regionalismo differenziato e la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione delle normative comunitarie; per le leggi elettorali regionali e sull'ordinamento della finanza locale; per le leggi in materia di funzioni fondamentali e di organi di Governo dei Comuni e delle Città metropolitane. Al Senato delle Autonomie sarebbe intestato il controllo sull'attività del Governo nelle diverse forme.
Gli esperti nominati dal Presidente della Repubblica hanno formulato altresì indicazioni per modifiche da introdurre prontamente nei Regolamenti parlamentari nel tentativo di superare l'attuale Bicameralismo paritario in attesa della riforma del Senato.
E' tuttavia da considerare che il tema delle riforme istituzionali corre il rischio anche nell'attuale legislatura ,dato il "clima di instabilità politica e parlamentare", di rimanere confinato nella sfera delle elaborazioni teoriche. Sarebbe opportuno che i partiti ed i gruppi parlamentari abbandonassero "le velleità della Grande Riforma" e si limitassero alle modifiche "possibili" secondo la quasi generalità delle forze politiche, tra cui dovrebbero rientrare "ritocchi" al Bicameralismo ed al Titolo V4.
1 G. De Martin, Le autonomie regionali tra ambivalenze, potenzialità, involuzioni e privilegi, in "Amministrazione in
Cammino", 16.07.2013 (tratto da: www.amministrazioneincammino.luiss.it). L'autore evidenzia l'importanza
soprattutto di due interventi di riforma costituzionale: "di completamento della riforma del titolo V, esplicitamente o
implicitamente richiamati già dalla l. cost. n. 3/01, in primo luogo sul piano dell'adeguamento del bicameralismo
perfetto, con la creazione di un Senato delle autonomie, rappresentativo delle istituzioni territoriali (e sottratto al
circuito politico-fiduciario col Governo)", in secondo luogo con una revisione appropriata dei sistemi di relazione
interistituzionale tra i governi di vario livello del sistema (dando vita a quella che si potrebbe denominare una
Conferenza della Repubblica, per coordinare l'azione dei soggetti di vario livello, specie sul piano amministrativo)".
2 "Relazione Finale del Gruppo di Lavoro sulle riforme istituzionali" (12 aprile 2013), istituito il 30 marzo 2013 dal Presidente della Repubblica e composto da: Mario Mauro, Valerio Onida, Gaetano Quagliariello, Luciano Violante (www.quirinale.it).
3 "Relazione finale della Commissione per le Riforme costituzionali" (17 settembre 2013) nominata dal Presidente del Consiglio, Enrico Letta, e presieduta dal Ministro per le Riforme Costituzionali (www.governo.it).
4 Si veda il recentissimo articolo di U. De Siervo: "Le riforme non più rinviabili" (da "La Stampa" – 15.10.2013). L'autore per quanto concerne l'attuale tentativo di mettere in piedi una riforma costituzionale ne critica "la tentazione di una complessiva «grande riforma», che appare invece chiaramente impossibile per le troppe contrapposizioni e per la stessa modesta elaborazione culturale dinanzi agli attuali enormi nuovi problemi". Egli annovera tra le più pressanti riforme istituzionali, su cui – almeno in apparenza – esiste un vasto consenso, proprio la trasformazione delle due Camere.
2 "Relazione Finale del Gruppo di Lavoro sulle riforme istituzionali" (12 aprile 2013), istituito il 30 marzo 2013 dal Presidente della Repubblica e composto da: Mario Mauro, Valerio Onida, Gaetano Quagliariello, Luciano Violante (www.quirinale.it).
3 "Relazione finale della Commissione per le Riforme costituzionali" (17 settembre 2013) nominata dal Presidente del Consiglio, Enrico Letta, e presieduta dal Ministro per le Riforme Costituzionali (www.governo.it).
4 Si veda il recentissimo articolo di U. De Siervo: "Le riforme non più rinviabili" (da "La Stampa" – 15.10.2013). L'autore per quanto concerne l'attuale tentativo di mettere in piedi una riforma costituzionale ne critica "la tentazione di una complessiva «grande riforma», che appare invece chiaramente impossibile per le troppe contrapposizioni e per la stessa modesta elaborazione culturale dinanzi agli attuali enormi nuovi problemi". Egli annovera tra le più pressanti riforme istituzionali, su cui – almeno in apparenza – esiste un vasto consenso, proprio la trasformazione delle due Camere.
Riferimenti bibliografici
- V. N. Occhiocupo: La Camera delle Regioni, Milano, 1975;
- A. D'Atena: Regione (in generale) in Enciclopedia del Diritto, Milano, 1988;
- V. L. Violini: Bunderstat e Camera delle Regioni, Due modelli alternativi a confronto, Milano 1989; B. Pezzini: Il Bunderstat della Germania federale: il modello tedesco e la riforma del Bicameralismo nello Stato a base regionale, Milano, 1990;
- F. Rescigno: Disfunzioni e prospettive di riforma del Bicameralismo italiano: la Camera delle Regioni, Milano, 1995;
Sulla Seconda Camera nei diversi ordinamenti:
- S. Mangiameli: Un Senato delle Regioni per l'Italia federale- Napoli, 2003
- S. Bonfiglio: il Senato in Italia, Riforma del Bicameralismo e modelli di rappresentanza, Bari- Roma, 2006;
- A. D'Atena: Seconda Camera e regionalismo nel dibattito costituzionale italiano, paper per il Congresso annuale della IACFS (Tubinga 28.6- 1.7. 2006)- sito ISSiRFA, studi ed interventi;
- I. Ruggiu: Contro la Camera delle Regioni. Istituzioni e prassi della rappresentanza territoriale. Napoli, 2006;
- R. Bin, I. Ruggiu: La rappresentanza territoriale in Italia. Una proposta di riforma del Sistema delle Conferenze, passando per il definitivo abbandono del modello della Camera delle Regioni in "Forum di Quaderni costituzionali";
- S. Mangiameli: Riflessioni sul principio cooperativo prima della riforma delle Conferenze in Istituzioni del federalismo, 2007;
- A. D'Atena. Un Senato federale. A proposito di una recente proposta parlamentare in "Rassegna parlamentare" 1/2008;
- S. Mangiameli: Federalismo ed integrazione europea, in "Italianieuropei" , Il federalismo, Quaderni, 1/2009;
- V. Baldini: Camera delle Regioni; modello Bunderstat; Senato federale- Il regionalismo italiano dall'Unità alla Costituzione ed alla sua riforma. ISSiRFA, 2012;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le riforme istituzionali- Dossier di sintesi su "Il superamento del Bicameralismo paritario e perfetto nei principali tentativi di riforma costituzionale", Roma, 12 Giugno 2013;
- M. Filippeschi: No al Bicameralismo paritario: Riforme: Lega autonomie: Il Senato sia espressione delle Regioni e degli enti locali, Ottobre 2013.