Amministrazione In Cammino

Intervento introduttivo Convegno Ars 20- 21 Marzo 2025


Intervento introduttivo Convegno Ars 20- 21 Marzo 2025

 

A distanza di dieci anni da un precedente Convegno, si è pensato con il Segretario Generale e con alcuni Consiglieri Parlamentari ad un momento di riflessione sulla condizione attuale delle Regioni.

Si convenne pertanto che era opportuno cominciare l’incontro odierno dalla forma di governo regionale a venticinque anni dalla sua introduzione.

Sorge spontanea la domanda se l’elezione diretta, introdotta dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, abbia raggiunto, dopo questo lungo arco di tempo, le finalità per cui venne istituita.

Indubbiamente fra gli scopi principali vi furono quelli di dare maggiore stabilità agli esecutivi regionali.

 Si scelse un sistema misto con l’elezione diretta del Presidente della Regione e l’elezione dei Parlamenti regionali in base a leggi proporzionali corrette.

 Se indubbiamente la stabilità degli esecutivi regionali è stata raggiunta, è opportuno chiedersi se ciò non abbia prodotto anche il ridimensionamento del ruolo dei Consigli regionali.

 Si sarebbe dovuto realizzare un rapporto diretto tra la Regione ed i cittadini così come si era iniziato a sperimentare con i Sindaci eletti direttamente dal popolo.

Appare necessario un confronto fra le aspettative e la realtà odierna.

Nelle ultime elezioni regionali il grado di astensionismo ha superato talvolta il 50%, dimostrando disaffezione degli elettori nei confronti dell’istituzione Regione.  

Si superò la forma di governo regionale esistente, che, con qualche correzione di metà degli anni Novanta (legge Tatarellum), era incentrata sulle Assemblee e sui Consigli regionali.

La legge costituzionale n. 1 del 1999, come ben sappiamo, ha previsto due forme di elezioni: una per Il Presidente della Regione ed un’altra per i deputati o consiglieri regionali. Tuttavia le due elezioni hanno in realtà un diverso peso. 

Essendosi fissato il principio fondamentale del “simul stabunt simul cadent”, l’esistenza delle Assemblee è strettamente collegata al Presidente della Regione.

In caso di dimissioni del Governatore o di approvazione della mozione di sfiducia, automaticamente decadono le Assemblee regionali.

La nomina degli Assessori regionali è diventata di competenza del Presidente della Regione.

Sostanzialmente ai Parlamenti è rimasta l’attività legislativa e di controllo sull’attuazione della legislazione e sulle azioni dell’esecutivo.

Peraltro l’elezione diretta del Presidente della Regione si supponeva che avrebbe prodotto una semplificazione del quadro politico.

 I partiti si sarebbero coalizzati e si sarebbe ridotto il numero delle componenti politiche all’interno delle Assemblee.

 I gruppi della coalizione vincente sarebbero stati negli organismi assembleari gli attuatori delle politiche governative.

 I parlamentari di opposizione avrebbero incalzato la maggioranza per evidenziarne le contraddizioni, preparandosi a diventare le future forze di Governo.

Tutto ciò avrebbe dovuto produrre una riduzione dei gruppi all’interno degli organismi consiliari.

Le aspettative iniziali sono state smentite dai fatti.

I deputati durante il periodo delle consiliature talvolta cambiano partito ed i numeri dei gruppi consiliari si incrementano con scarsi collegamenti con i dati elettorali.     

Si è discusso altresì sul ruolo dei Presidenti della Regione nella vita interna dei partiti a livello regionale.

 Le forze politiche di maggioranza e soprattutto di opposizione hanno prodotto dei raggruppamenti regionali in qualche modo autonomi dai partiti nazionali.

Spesso oggi si sostiene che esistano dei partiti regionali inseriti ma autonomi rispetto a quelli nazionali.

Farebbero riferimento al Presidente della Regione eletto direttamente dal popolo.

 D’altronde nelle elezioni regionali si presentano liste personali imputabili al candidato Presidente della Regione.

Questo tipo di liste raggiungono risultati significativi per le maggioranze delle Assemblee regionali.   

Con il presente Convegno si sono voluti riunire studiosi con diverse competenze anche per verificare quanti degli obiettivi iniziali della legge costituzionale 1/1999 si siano realizzati.

Recentemente si è ipotizzato l’utilizzazione del modello regionale quale riferimento a livello nazionale nell’ipotesi dell’elezione diretta del Premier.

Da un’analisi attenta dell’esperienza regionale in questi ultimi decenni si potrà intuire se si possa fare riferimento a regole elettorali e quant’altro sperimentati a livello regionale per il Governo nazionale.