Sentenza n.192/ 2024 su Autonomia differenziata
Sentenza n.192/ 2024 su Autonomia differenziata
Questioni principali
L’estensore della Sentenza n. 192/ 2024, in riferimento ai ricorsi presentati:
1) Regioni ricorrenti: Puglia, Toscana, Campania e Sardegna
2) Regioni ad opponendum: Lombardia, Piemonte e Veneto.
ha raggruppato nelle considerazioni in diritto le questioni di legittimità costituzionale nelle seguenti aree tematiche:
a) Questioni generali sull’interpretazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
b) Questioni in materia di fonti del diritto;
c) Questioni relative ai livelli essenziali delle prestazioni ( Lep);
d) Questioni in tema di leale collaborazione;
e) Questioni in materia finanziaria;
f) Altre questioni.
Interpretazione dell’articolo 116 terzo comma
1) Con l’articolo 116, terzo comma, si intenderebbero “superare l’uniformità nell’allocazione delle competenze”
2) Tuttavia il regionalismo italiano non può essere considerato una “monade isolata”, ma deve essere collocato nel quadro complessivo della forma di Stato italiano.
3) Una componente fondamentale della forma di Stato delineato dalla Costituzione è il regionalismo. Le Regioni sono dotate di autonomia politica che “si specifica” in autonomia legislativa ( art 117, terzo e quarto comma Cost), amministrativa ( art. 118 Cost) e finanziaria ( art. 119 Cost), a cui si aggiunge la garanzia dell’autonomia degli enti locali.
4) Sono riconosciute ad alcune Regioni forme e condizioni particolari di autonomia ( art.116, primo comma) e si prevede per le Regioni ordinarie una forma di differenziazione con procedure particolari ( art. 116 terzo comma).
5) Al tempo stesso la Costituzione definisce la Repubblica come “ una e indivisibile” ( art.5 Cost). “L’unità e indivisibilità della Repubblica si fondano sul riconoscimento dell’unità del popolo, a cui l’articolo 1, secondo comma, attribuisce la titolarità della sovranità” La Costituzione riconosce varie forme di pluralismo che però “ non porta all’evaporazione della nozione unitaria di popolo”.
6) “Il popolo e la Nazione( art 9, 67 e 98 Cost) sono unità non frammentabili. Esiste una sola nazione così come vi è solamente un popolo italiano, senza che siano in alcun modo configurabili dei “ popoli regionali” che siano titolari di una porzione di sovranità ( sentenza n. 365 del 2007).
7) “L’unità del popolo e della nazione postula l’unicità della rappresentanza politica nazionale. Sul piano istituzionale, questa stessa rappresentanza e la conseguenziale cura delle esigenze unitarie sono affidate esclusivamente al Parlamento ed in nessun caso possono essere riferite ai Consigli regionali” ( sentenza 106 del 2002).
8) La riforma del Titolo V del 2001 non permette di individuare “ una innovazione tale da equiparare pienamente tra loro i diversi soggetti istituzionali che pure tutti compongono l’ordinamento repubblicano, così da rendere omogenea la stessa condizione giuridica di fondo dello Stato, delle Regioni e degli enti territoriali.”
9) “… Il regionalismo corrisponde ad un’ esigenza insopprimibile della nostra società, come si e ’ gradualmente strutturata anche grazie alla Costituzione”
10) “Spetta però solo al Parlamento il compito di comporre la complessità del pluralismo istituzionale”. Con una logica maggioritaria la tutela delle esigenze unitarie avviene secondo l’indirizzo della maggioranza. “ Tuttavia la sede parlamentare consente un confronto trasparente con le forze di opposizione e permette di alimentare il dibattito nella sfera pubblica , soprattutto quando si discutono questioni riguardanti la sfera di tutti i cittadini. Il Parlamento deve , inoltre, tutelare le esigenze unitarie tendenzialmente stabili , che trascendono la dialettica maggioranza-opposizione”.
11) La Costituzione riserva al Parlamento le seguenti competenze e compiti:
a) Competenza legislativa esclusiva in alcune materie per tutelare le esigenze unitarie( art 117 Cost, 2°comma);
b) Compiti unificanti nei confronti del pluralismo regionale, determinando i principi fondamentali nella competenza concorrente( art 117, terzo comma Cost), attraverso la competenza statale nelle cosiddette “ materie trasversali” e mediante la perequazione finanziaria in favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante ( art. 119, terzo comma, Cost)
12) “ Certamente qualsiasi sistema regionale ha in sé degli elementi di competizione fra le Regioni, perché dà modo a ciascuna di esse , nell’ambito delle attribuzioni costituzionali, di seguire politiche differenti nella ricerca di migliori risultati. Tuttavia, l’ineliminabile concorrenza e differenza fra Regioni e territori, che può anche giovare a innalzare la qualità delle prestazioni pubbliche, non può spingersi fino a minare la solidarietà tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni , l’unità giuridica ed economica della Repubblica” ( art 120 Cost, art 3 Cost, art.117 secondo comma, lettera m. Cost) indebolendo la coesione sociale e l’unità nazionale tratti caratterizzanti della forma di Stato….”
13) Conseguenzialmente il regionalismo italiano ( nel cui ambito si inserisce l’art. 116 terzo comma) non è un regionalismo duale ma un regionalismo cooperativo che dà ampio risalto al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni ( sentenze 87 del 2024 e 40 del 2022 ).
14) La differenziazione prevista dall’articolo 116, terzo comma, non può essere un fattore di disgregazione dell’unità nazionale e della coesione sociale, ma uno strumento al servizio del bene comune della società e della tutela dei diritti degli individui e delle formazioni sociali.
15) Il sistema costituzionale garantisce sia l’unità e l’indivisibilità della Repubblica sia l’autonomia politica regionale e la possibilità di differenziazione fra le varie Regioni.
16) Per quanto riguarda la ripartizione dei compiti, il collegamento fra l’unità e l’indivisibilità della Repubblica e l’autonomia delle Regioni è assicurato dal principio di sussidiarietà.
17) Il principio di sussidiarietà verticale ha un riconoscimento negli articoli 118, primo comma, e 120, secondo comma , della Costituzione. La giurisprudenza costituzionale l’ha esteso alla funzione legislativa tramite l’istituto della ” chiamata in sussidiarietà”
18) “ Tale principio esclude un modello astratto di attribuzione delle funzioni ma richiede invece che sia scelto, per ogni specifica funzione, il livello territoriale più adeguato, in relazione alla natura della funzione, al contesto locale e anche a quello più generale….. La preferenza va al livello più prossimo ai cittadini….., ma il principio può spingere anche verso il livello più alto di governo…..”
19) Il principio di sussidiarietà non può che riferirsi a specifiche e ben determinate funzioni e non può riguardare intere materie. La funzione è un insieme circoscritto di compiti omogenei mentre a ciascuna materia afferisce una gran quantità di funzioni eterogenee, per alcune delle quali in base al principio di sussidiarietà potrà portare all’allocazione verso il livello più alto, mentre per altre sarà giustificabile lo spostamento ad un livello più vicino ai cittadini.
20) Pertanto, coerentemente l’articolo 116, terzo comma, con il principio di solidarietà comporta che la devoluzione non può riferirsi a materie o ambiti di materie , ma a specifiche funzioni.
21) La ripartizione delle funzioni deve corrispondere al modo migliore per realizzare i principi costituzionali. In tal senso la giurispudenza costituzionale( sentenza n.168 del 2021).
22) L’adeguatezza dell’attribuzione di una funzione ad un determinato livello territoriale deve seguire tre criteri:
a) Efficacia ed efficienza dell’allocazione delle funzioni e delle relative risorse;
b) Equità che la loro distribuzione deve assicurare;
c) Responsabilità dell’autorità pubblica nei confronti delle popolazioni interessate.
d) Tali criteri trovano fondamento nella Costituzione.
23) Per il primo criterio è sufficiente richiamare il principio di buon andamento della pubblica amministrazione ( art. 97 Cost).
In tal senso la sentenza procede ad esempi di allocazione delle risorse a livello più alto ed altre a livello territorialmente più basso.
24) Per quanto riguarda il secondo criterio deve essere trovato un ragionevole punto di equilibrio tra autonomia regionale e eguaglianza nel godimento dei diritti. Ciò deve avvenire tra un’adeguata allocazione delle risorse ed idonei meccanismi correttivi delle disparità. Fa riferimento a diverse disposizioni costituzionali ( art. 2; art.3, secondo comma; art. 117, secondo comma lettere m e n; art 119 commi 3, 5 e 6 Cost). Ogni processo di attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. “dovrà tendere a realizzare un punto di equilibrio tra eguaglianza e differenze”
25) Per il terzo criterio la responsabilità politica e la partecipazione democratica sono principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale. L’attribuzione di funzioni a livello territoriale più basso può favorire il controllo e la partecipazione democratica, educando i cittadini all’auto-governo. Tuttavia possono esistere funzioni pubbliche strettamente interdipendenti che debbono essere attribuite all’autorità politica a livello più alto anche per la valutazione della responsabilità politica.
26) Infine la distribuzione delle risorse fra i diversi livelli di governo deve realizzarsi sempre assicurando il pieno rispetto degli obblighi internazionali e di quelli nei confronti dell’ Unione europea.
27) Il principio di sussidiarietà “ è dotato di un’intrinseca flessibilità”. Ricorda la chiamata in sussidiarietà sviluppata dalla Corte Costituzionale per trasferire funzioni amministrative e legislative allo Stato ed anche in senso opposto a favore degli enti territoriali.
28) Poiché l’articolo 116 terzo comma prevede una deroga all’ordinaria ripartizione delle funzioni, l’Intesa fra Regione e Stato deve essere preceduta da un’adeguata istruttoria con analisi approfondite.
29) Spetta alla discrezionalità del legislatore trovare le soluzioni più adeguate nell’ambito dell’articolo 116, terzo comma, come precedentemente interpetrato.
30) Resta riservato alla Corte il sindacato sulla legittimità costituzionale delle singole leggi attributive di maggiore autonomia a determinate Regioni secondo i principi enunziati. Il suddetto sindacato è attivabile, oltre che in via incidentale ,in via principale dalle Regioni terze.
31) La Corte rileva che vi sono materie, cui si riferisce l’articolo 116, terzo comma, con funzioni il cui trasferimento è, in linea di massima, difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiarietà. Vi sono motivi di ordine sia giuridico che tecnico o economico che ne precludono il trasferimento.
A) Tra le funzioni in questione vi sono quelle che riguardano il commercio con l’estero. Ne dà le motivazioni soprattutto per la presenza della regolamentazione comunitaria.
B) Tutela dell’ambiente: in tale materia predominano le regolamentazioni dell’Unione Europea ed i trattati internazionali con obblighi per gli Stati membri.
C) Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. Anche in questo settore è prevalente la normativa comunitaria. In ogni Stato è prevista altresì un Autorità indipendente che deve essere indipendente dal potere politico. Esiste peraltro un regime di solidarietà fra gli Stati in campo energetico che non può subire limitazioni di sorta
D) Porti e aeroporti civili e grandi reti di trasporto e di navigazione. Anche in questo caso tutta la materia costituisce parte di un sistema euronazionale e nazionale.
E) Esistono consistenti ostacoli anche al trasferimento delle funzioni relative alla materia “ professioni”. Trattandosi di attività economica è anch’esso sottoposta alla regolamentazione europea.
F) Il trasferimento delle funzioni, anche legislative, concernenti la materia “ ordinamento della comunicazione” incontra ostacoli di ordine giuridico e tecnico che rendono residuali ed eccezionali le funzioni che possono essere devolute
G) Per quanto riguarda le norme generali sull’istruzione la materia è caratterizzata da una “valenza necessariamente generale ed unitaria” ( sentenze n.200 del 2009; 168/2024; e 223 del 2023).
Tali norme delineano le basi di un sistema nazionale dell’istruzione e pertanto “ non sarebbe giustificabile una differenziazione che riguardi la configurazione generale dei cicli di istruzione e dei programmi di base…..”
32) L’Autonomia differenziata può estendersi alle Regioni speciali?
La risposta è negativa perché , al di là di altre motivazioni inserite nella sentenza, la procedura prevista dall’articolo 116, terzo comma, non si può riferire alle Regioni Speciali perché quest’ultime sono regolate dalla procedura di revisione degli Statuti speciali che conferisce un regime speciale ad ogni singola Regione. Pertanto l’articolo 11, comma 2, della legge sull’autonomia differenziata è costituzionalmente illegittimo per violazione dell’articolo 116, terzo comma
33) In presenza di eccezioni sollevate dalle Regioni Puglia e Piemonte, la Corte chiarisce che il legislatore nazionale può dettare norme attuative dell’articolo 116, terzo comma, anche se la norma costituzionale non lo prevede. Pertanto legittimamente lo Stato ha approvato una legge generale in materia di autonomia per guidare gli organi competenti a svolgere un negoziato , garantendo un ordinato e coordinato processo di attuazione dell’articolo 116, terzo comma della Costituzione.
34) Altra questione è quella con cui alcune Regioni ricorrenti censurano diverse norme della legge sull’Autonomia differenziata perché “ consentirebbero trasferimenti indiscriminati che potrebbero riguardare tutte le funzioni di tutte le materie di cui all’articolo 116, terzo comma Cost………”. La Corte stabilisce che le regioni terze possono ricorrere contro uno speciale regime che favorisca una determinata regione. Le regioni terze possono contestare le leggi statali che rafforzino l’autonomia di una Regione e la legge generale “ se ritengono che essa indirizzi l’attuazione del regionalismo differenziato in modo da superare i confini posti dalla suddetta norma costituzionale” ( art. 116 terzo comma).
35) Come detto in precedenza, il trasferimento di funzioni deve riguardare specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa. Il trasferimento deve essere basato altresì su una ragionevole giustificazione, espressione di un’idonea istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà e deve corrispondere al modo migliore per realizzare i principi costituzionali.
36) Pertanto dichiara incostituzionali le seguenti norme:
• Articolo 1 comma 2;
• Articolo 2, comma 1, terzo periodo;
• Articolo 2, comma2;
• Articolo 3 comma 3;
• Articolo 4 comma 1, primo periodo;
• Articolo 2, comma1, primo periodo.
37) Le Regioni impugnano l’articolo 3 comma 1 della legge 86 del 2024 che reca una delega al Governo per la determinazione dei Lep,. Le norme richiamate ( art1 commi da 791 a 801 bis della legge di bilancio 2022) sarebbero insufficienti a guidare il Governo nell’esercizio del potere legislativo delegato.
La Corte ritiene che le eccezioni sollevate siano fondate perché:
a) Le previsioni del comma 791 appaiono generiche e inidonee a guidare il potere legislativo delegato.
b) Le norme procedurali dei commi 792 e seguenti non sono sufficienti per soddisfare lo standard dell’articolo 76 della Costituzione, dato che questa norma costituzionale esige che il potere governativo sia guidato dalle Camere.
c) I Lep implicano una delicata scelta politica perché si tratta di bilanciare uguaglianza dei privati e autonomia regionale: in definitiva si tratta di decidere i livelli delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali, con le risorse necessarie per garantire uno standard uniforme delle stesse prestazioni su tutto il territorio nazionale.
38) Pertanto la Corte dichiara costituzionalmente illegittimo l’articolo 3 , comma 1, della legge n.86 del 2024 per violazione dell’articolo 76 della Costituzione. La determinazione dei Lep dovrà dunque avvenire nel rispetto dei principi costituzionali richiamati dalla sentenza in esame.
39) Su impugnative delle Regioni Campania e Toscana, la Corte chiarisce che ,l’ultimo periodo “ la legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti…….” va inteso nel senso di non prevedere una legge di mera approvazione. L’interpretazione alternativa svuoterebbe il ruolo delle Camere ed “irrigidirebbe” il procedimento di differenziazione. Pertanto rimane salvo il diritto ad emendare il testo legislativo. Qualora le Camere “ intendano apportare modifiche sostanziali all’accordo concluso, esso dovrà essere rinegoziato tra il Governo e la Regione richiedente…..”
40) Per quanto riguarda la determinazione dei Lep:
a) L’articolo 3, comma 1, conferisce una delega legislativa per la determinazione dei Lep.
b) L’ articolo 3, comma 7, prevede che questi futuri decreti legislativi possano essere modificati successivamente con atto sub-legislativo, cioè con un DPCM. Tale meccanismo risulta intrinsecamente contraddittorio e dissonante rispetto al sistema delle fonti. Infatti si prevede la modifica di un atto legislativo futuro ad opera di un atto sostanzialmente regolamentare come il DPCM. Pertanto l’articolo 3, comma 7, viola l’articolo 3 della Costituzione.
41) I Lep, della cui natura si è parlato in precedenza, una volta determinati dal legislatore statale, “rappresentano una soglia vincolante rispettata dalle autonomie territoriali. Coerentemente la determinazione dei Lep implica che gli enti territoriali dispongano delle necessarie risorse attraverso i canali previsti dall’articolo 119, Cost: dunque anche attraverso il fondo perequativo” . I Lep sono un vincolo posto dal legislatore statale, tenendo conto delle risorse disponibili, e rivolto essenzialmente al legislatore regionale e alla pubblica amministrazione; “la loro determinazione origina il dovere dello stesso Stato di garantirne il funzionamento.”
42) Diverse Regioni impugnano le norme che impongono la determinazione dei Lep solo per alcune materie, cioè introducono la distinzione fra “ materie Lep” e “materie non Lep”. Addirittura la Regione Puglia impugna l’articolo 2 comma 1 che presuppone che le nove materie escluse dalla determinazione dei Lep “possono essere devolute alle Regioni richiedenti non solo immediatamente…ma persino in blocco”
43) La Corte chiarisce che i trasferimenti per materie “non Lep” i “ relativi trasferimenti non potranno riguardare trasferimenti di funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” Il trasferimento di funzioni in materie “ non Lep”, se non concernono prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali, rimangono possibili! (a mio giudizio è molto equivoca la sentenza in tal senso).
44) La legge impugnata “ non si limita a richiedere la determinazione dei Lep, ma detta norme ulteriori, volte a far sì che essi non rimangano sulla carta, anche con specifico riferimento alle Regioni terze( articolo 4 comma 1, art.9 comma3). Resta ferma la possibilità di contestare le future leggi di differenziazione e i futuri atti determinativi dei Lep e del loro finanziamento, in relazione al principio di corrispondenza tra funzioni e risorse, di cui all’articolo 119, quarto comma, Cost”.
45) Questioni riguardanti la leale collaborazione:
a) Le Regioni hanno sollevato diverse questioni che risultano per la Corte infondate;
b) La necessità di un più ampio e intenso coinvolgimento della Conferenza Unificata non può ricondursi neppure al principio della leale collaborazione. L’articolo 116, terzo comma, costruisce il procedimento della differenziazione come un procedimento bilaterale, in cui le istanze d’insieme sono affidate alle Camere con la speciale maggioranza.
c) Le censure sollevate da alcune Regioni riguardanti il principio di leale collaborazione che sarebbe violato nella fase successiva alla legge di differenziazione a giudizio della Corte risultano infondate. Risultano altresì infondate quelle concernenti:
1)Mancato coinvolgimento delle Regioni nell’esame dell’ approvazione parlamentare dell’Intesa;
2)Le questioni sollevate dalla Regione Sardegna in tema di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni;
3) Le questioni sollevate dalle Regioni Puglia, Campania, in tema di leale collaborazione.
4) Le questioni sollevate in tema di monitoraggio in quanto il monitoraggio riguarda una singola Regione e non c’è bisogno di coinvolgere la Conferenza Stato-Regioni.
Profili finanziari del regionalismo differenziato
1) Legge sull’autonomia differenziata si occupa di aumento possibile dei costi in base a costi standard:
a) Articolo 4 comma 1
b) Articolo 9 comma 3- secondo periodo
Finanziamento delle funzioni trasferite con la legge di differenziazione riguardante una sola Regione per una specifica funzione legislativa e/o amministrativa:
a) La prospettiva deve essere quella dell’invarianza finanziaria:
“ Dall’applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” ( articolo 9 comma 1).
Ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, il trasferimento potrà riguardare una funzione meramente regolatoria o una funzione amministrativa” minuta” da far svolgere ad un ufficio regionale già esistente o una funzione amministrativa rilevante e “ costosa”.
Anche in quest’ultimo caso, ai sensi dell’autonomia differenziata, il trasferimento deve essere a costo zero. E’ coerente con la ratio dell’articolo 116, terzo comma:
a) L’ autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l’efficienza degli apparati pubblici;
b) Ad assicurare una maggiore responsabilità politica;
c) A meglio rispondere alle attese ed ai bisogni dei cittadini, in attuazione del principio di sussidiarietà.
d) Si presuppone che la Regione richiedente possa esercitare in modo più efficiente le funzioni trasferite e pertanto è necessario che le risorse “ siano individuate con un criterio che assuma come parametro la gestione efficiente”. Questo criterio in linea di principio esclude il riferimento alla spesa storica per il finanziamento delle funzioni trasferite, “ richiedendo la rimozione delle eventuali inefficienze che si annidano nella stessa.”
2) “ Le future leggi di differenziazione potranno essere sindacate da questa Corte, quanto al rispetto dei criteri sopra enunciati. Per garantire l’armonico inserimento del regionalismo asimmetrico nel sistema costituzionale, le Intese dovranno anche tener conto del quadro generale della finanza pubblica, degli andamenti del ciclo economico, del rispetto degli obblighi eurounitari, anche alla luce del nuovo sistema di governance europea.
La sentenza successivamente esamina singole disposizioni con caratteri finanziari.
A) Articolo 8 comma 2 : ricognizione dell’allineamento dei fabbisogni di spesa ed andamento del gettito dei tributi compartecipati: trattasi di un articolo contestato dalle Regioni Puglia, Toscana e Campania.
Per la Corte Costituzionale l’articolo 8 secondo comma è incostituzionale perché:
a) Fa riferimento ai fabbisogni di spesa e non ai fabbisogni standard.
b) La compartecipazione sarebbe “calibrata” sulla spesa storica contrariamente all’articolo 97 della Costituzione;
c) La disposizione impugnata fa riferimento ad un semplice decreto interministeriale che annualmente provvede all’allineamento delle “ aliquote di compartecipazione” definite dalle Intese.
d) L’articolo 119 della Costituzione prevede il finanziamento delle funzioni delle autonomie territoriali anche tramite compartecipazioni ma non contempla l’allineamento annuale, altrimenti si genererebbe una sorta di “ paracadute finanziario” annuale simile agli attuali trasferimenti statali a destinazione vincolata.
e) Forme di adeguamento delle compartecipazioni eventualmente dovranno essere regolate da una legge rinforzata che coinvolga il Parlamento
B) Articolo 5 comma 2: Finanziamento funzioni attribuite mediante compartecipazioni al gettito di tributi erariali.
Trattasi di un articolo contestato dalle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania
Motivi delle impugnazioni:
a) Utilizzazione compartecipazioni sarebbe contradditoria con la norma sull’invarianza finanziaria;
b) Implicherebbe nuovi oneri con riduzione risorse per le altre Regioni e per lo Stato;
c) Discriminerebbe le altre Regioni con minore capacità fiscale per abitante.
La Corte Costituzionale ha dichiarate inammissibili le questioni sollevate perché non fondate.
La Corte comunque rileva che è improcrastinabile l’attuazione del fondo perequativo: non si può lasciare inattuato il modello di federalismo fiscale “ cooperativo” ( sentenza n.71 del 2023) disegnato dalla legge delega 42/ 2009 ( federalismo fiscale) e articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011.
Bisogna evidenziare che le norme relative al fondo perequativo sono state rinviate di anno in anno e pertanto la finanza regionale è rimasta in buona parte derivata e priva di meccanismi perequativi.
C) Articolo 9 ,comma 1 ( clausola invarianza finanziaria)
Le Regioni ricorrenti impugnano la clausola dell’invarianza finanziaria perché sarebbe violato l’articolo 81 della Costituzione perché “ il trasferimento delle nuove funzioni alle Regioni richiedenti non potrebbe essere “ a costo zero” e la legge impugnata non prevederebbe alcuna copertura finanziaria.
Per la Corte Costituzionale le questioni non sono fondate.
Infatti la legge sull’autonomia differenziata è una legge quadro e non può stabilire maggiori oneri. Le eventuali contestazioni di maggiori oneri potranno rivolgersi alle singole leggi di approvazione delle Intese.
( La motivazione della Corte sulla clausola di invarianza finanziaria mi appare debole.)
D) Le Regioni Puglia e Campania impugnano alcune norme della legge sull’autonomia differenziata concernenti concernenti il finanziamento dei Lep.
La Corte Costituzionale ritiene non fondate le questioni promosse perché, nel rispetto dei costi e fabbisogni standard e degli equilibri di bilancio, si prevede la possibilità di risorse aggiuntive per il finanziamento dei Lep ( Anche questa motivazione risulta debole perché si autorizzerebbe il superamento della clausola dell’invarianza finanziaria)
E) Altre questioni sollevate dalle Regioni Campania, Toscana e Sardegna in relazione all’entrata in vigore del finanziamento del fondo perequativo spostato al 2027 sono inammissibili per tardività perché le Regioni avrebbero dovuto impugnare la normativa del 2022.
F) La Regione Sardegna ha impugnato l’articolo 4, comma 2, concernente il finanziamento delle funzioni trasferite in materie “ non Lep” . La ricorrente ritiene che per il finanziamento delle funzioni “non Lep” si farebbe riferimento alla spesa storica “ con conseguente possibilità che la regione differenziata riceva più risorse di quelle necessarie in base al costo standard”. La ricorrente teme che il finanziamento delle funzioni “ non Lep” comprometta quello delle funzioni Lep.
La Corte Costituzionale ritiene non fondata la questione perché la legge prescrive che si dovrà ricorrere a future intese ma non prevede il ricorso alla spesa storica e bisognerà rispettare i “ limiti delle risorse esistenti” (Le osservazioni della Corte appaiono deboli. Si sottovaluta il rischio del trasferimento di funzioni “ non Lep” che costituiscono nell’immediato uno dei problemi più significativi dell’ attuazione dell’Autonomia differenziata. Sono indicative le reazioni dei promotori dell’ Autonomia differenziata alla sentenza della Corte in esame.)
G) Le Regioni Puglia e Sardegna impugnano l’articolo 9 comma 4 che prevede soltanto la possibilità per le Regioni che hanno sottoscritto le Intese di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica.
La Corte ritiene fondata l’eccezione perché si violerebbe l’articolo 3 della Costituzione per la facoltatività del concorso delle Regioni differenziate rispetto all’obbligatorietà delle Regioni non differenziate.
Peraltro la norma impugnata, oltre ad indebolire i vincoli di solidarietà ed unità della Repubblica, si pone in contrasto con i principi dell’equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito pubblico.
Pertanto la Corte dichiara costituzionalmente illegittimo l’articolo 9 , comma 4, nella parte in cui prevede la facoltatività del concorso delle Regioni differenziate.
H) Per quanto riguarda i profili finanziari collegati al Pnrr:
La Corte esamina le impugnative delle Regioni Toscana e Campania che respinge, considerandole generiche ed ipotetiche.
I) Per quanto riguarda le questioni sollevate dalla Regione Puglia relative all’articolo 2, comma 2, la Corte le ritiene assorbite perché è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di tale disposizione.
Le questioni sollevate relativamente all’articolo 2 , comma 1, la Corte le ritiene non fondate.
Resta ferma l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 comma 1 come in precedenza indicato
Studio completato nel Gennaio 2025